IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 gennaio 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visti il  decreto ministeriale  6 settembre 1995,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale -  serie generale, del 13 aprile 1996,  n. 87, con
il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico
relativamente   alle   scuole   di   specializzazione   del   settore
farmaceutico;
  Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorita'
accademiche di  questa Universita',  relativa al  riordinamento della
scuola  di  specializzazione  in   Scienza  e  tecnica  delle  piante
officinali;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Pisa, approvato  con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e' ulteriormente modificato nella  parte concernente lo statuto della
scuola  di  specializzazione  in   scienza  e  tecnica  delle  piante
officinali, della facolta' di farmacia.